L’attività “mobbizzante” può essere attuata anche per via processuale: condanna per responsabilità ex art. 96, comma 3 c.p.c. al datore di lavoro che neghi l’evidenza di un ambiente nocivo e stressogeno – Lpo


(Da Lavoro e Previdenza Oggi – 19 Novembre 2024)

Nella recente sentenza del Tribunale di Ravenna, 7 novembre 2024, n. 391, si afferma l’inedito principio di diritto per cui l’attività mobbizzante può essere attuata anche per via processuale, nel caso in cui il datore di lavoro neghi strenuamente l’evidenza di un ambiente di lavoro nocivo e stressogeno.